Sez. 3, Sentenza n. 5477 del 26/08/1983 (Rv. 430411 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA - DISCIPLINA EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 841 DEL 1973 - PORTATA -PRESENZA NEL CONTRATTO DI UNA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - CONSEGUENZE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA - DISCIPLINA EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 841 DEL 1973 - PORTATA -PRESENZA NEL CONTRATTO DI UNA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - CONSEGUENZE.*
La norma dell'art. 3 della legge n. 841 del 1973 - per la quale la morosità può costituire causa di risoluzione del contratto di locazione solo quando si protragga per almeno due mesi - va intesa non nel senso che la morosità debba concernere almeno l'importo di due mensilità del canone, bensì nel diverso significato che, pur riguardando un solo canone, essa duri almeno due mesi. Tale disposizione trova applicazione anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, con la conseguenza di differirne gli effetti per due mesi. (Conf 4018/80, mass n 407934; (Conf 646/80, mass n 404053).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1973 num. 841 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)