Sez. 3, Sentenza n. 646 del 26/01/1980 (Rv. 404053 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SFRATTO - IN GENERE - PROTRAZIONE DELLA MOROSITA PER ALMENO DUE MESI - CONDIZIONE EX ART 3 DELLA LEGGE N 841 DEL 1973 - INTERPRETAZIONE DI TALE ARTICOLO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - APPLICABILITA DELL'ART 3 CITATO.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SFRATTO - IN GENERE - PROTRAZIONE DELLA MOROSITA PER ALMENO DUE MESI - CONDIZIONE EX ART 3 DELLA LEGGE N 841 DEL 1973 - INTERPRETAZIONE DI TALE ARTICOLO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - APPLICABILITA DELL'ART 3 CITATO.*
La norma dell'art 3 della legge 22 dicembre 1973 n 841 che va intesa nel senso che per la risoluzione del contratto di locazione si richiede non che la morosita riguardi almeno l'importo di due mesi di canone, bensi nel diverso significato che la morosita, pur riguardando un solo canone, duri almeno da due mesi, e applicabile anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, con la conseguenza di differirne gli effetti per due mesi, nonche e estensibile all'obbligazione del pagamento delle spese accessorie. (Conf 4287/78, mass n 393944; (Conf 4006/76, mass n 382668).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1587, Legge 22/12/1973 num. 841 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)