Sez. 2, Sentenza n. 157 del 17/01/1983 Cc. (dep. 11/04/1983) Rv. 158314 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - RICHIESTA DI RIESAME - NATURA DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - PROCEDIMENTO DI RIESAME - OBBLIGO DI SENTIRE IL PUBBLICO MINISTERO - ESCLUSIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - RICHIESTA DI RIESAME - NATURA DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - PROCEDIMENTO DI RIESAME - OBBLIGO DI SENTIRE IL PUBBLICO MINISTERO - ESCLUSIONE.*
La richiesta di riesame del mandato di cattura prevista dall'art. 263 bis del codice di procedura penale, nel nuovo testo introdotto dall'art. 7 della legge 12 agosto 1982 n. 532, non ha natura di impugnazione, ma costituisce una semplice sollecitazione del potere-dovere di controllo di legittimità e di merito attribuito al tribunale della libertà sui provvedimenti restrittivi. Pertanto nel procedimento di riesame, disciplinato dall'art. 263 ter del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 8 della legge 532/1982, non è applicabile l'art. 76 del codice di procedura penale che prescrive al giudice l'Obbligo di sentire il pubblico ministero prima di deliberare, essendo chiaramente esclusa in tale fase incidentale ogni Forma di contraddittorio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 7 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)