Sez. 3, Sentenza n. 4965 del 06/06/1987 (Rv. 453589 - 01)
ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - IN GENERE - CONTRATTI IN CORSO - DURATA - SCADENZE STABILITE DAGLI ARTT. 67 E 71 DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - PREVIA COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE DELLE CONDIZIONI ALLE QUALI IL LOCATORE INTENDE PROSEGUIRE LA LOCAZIONE OVVERO DI QUELLE OFFERTE DAI TERZI - FINALITÀ - MANCATA COMUNICAZIONE - EFFETTI - RINNOVAZIONE DELLA LOCAZIONE - ESCLUSIONE.*
ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - IN GENERE - CONTRATTI IN CORSO - DURATA - SCADENZE STABILITE DAGLI ARTT. 67 E 71 DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - PREVIA COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE DELLE CONDIZIONI ALLE QUALI IL LOCATORE INTENDE PROSEGUIRE LA LOCAZIONE OVVERO DI QUELLE OFFERTE DAI TERZI - FINALITÀ - MANCATA COMUNICAZIONE - EFFETTI - RINNOVAZIONE DELLA LOCAZIONE - ESCLUSIONE.*
In tema di contratti di locazione concernenti immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, la comunicazione al conduttore - che, a norma dell'art. 69 il locatore è tenuto a fare almeno sessanta giorni prima delle scadenze stabilite dagli artt. 67 e 71 - si pone esclusivamente in funzione dell'Esercizio del diritto di prelazione che, in caso di nuova locazione, detta norma ha conferito al conduttore. Conseguentemente la mancata comunicazione si risolve nella violazione di tale diritto, ma non comporta la rinnovazione della locazione, della quale, all'opposto, presuppone proprio la scadenza. (V 2975/83, mass n 427887; (Conf 6536/84, mass n 438106).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)