Sez. 3, Sentenza n. 2975 del 29/04/1983 (Rv. 427887 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - SCADENZE DI CUI AGLI ARTT. 58 E 71 DELLA LEGGE N. 392/1978 - RINNOVAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - OBBLIGO A CONTRATTARE UN NUOVO RAPPORTO - INSUSSISTENZA.*
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - SCADENZE DI CUI AGLI ARTT. 58 E 71 DELLA LEGGE N. 392/1978 - RINNOVAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - OBBLIGO A CONTRATTARE UN NUOVO RAPPORTO - INSUSSISTENZA.*
L'art. 69 della legge 27 luglio 1978 n. 392, mentre esclude - attraverso il riferimento, contenuto nella sua intestazione, ad una "nuova" locazione - una rinnovazione automatica dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo alle scadenze di cui agli artt. 58 e 71 della citata legge (ove non ricorra alcuno dei motivi di cui all'art. 29), non comporta neppure - né in via letterale né in via logica - un Obbligo a contrattare, da parte del locatore, una volta che il contratto sia pervenuto all'indicata scadenza.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 58 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)