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Sez. 3, Sentenza n. 2308 del 09/03/1994 (Rv. 485629 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione | Contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 - Comunicazione ex art. 69 legge n. 392 del 1978 - Funzione - Omissione - Conseguenze - Rinnovazione della locazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485629-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione

Per i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 (legge sull'equo canone), la comunicazione che a norma dell'art. 69 (nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 1 D.L. 9 dicembre 1986 n. 832, conv. in legge 6 febbraio 1987 n. 15) il locatore è tenuto a dare al conduttore nel termine di sessanta giorni prima delle scadenze stabilite dagli artt. 67 e 71, delle condizioni alle quali egli intende proseguire la locazione, ovvero di quelle offerte da terzi, si pone esclusivamente in funzione del diritto di prelazione che in caso di nuova locazione detta norma ha conferito al conduttore. Conseguentemente, il locatore che non intenda locare ulteriormente l'immobile non ha l'obbligo di effettuare la comunicazione predetta e, comunque, la mancata comunicazione si risolve nella violazione di tale diritto di prelazione, con le conseguenti sanzioni di ordine generale, ma non comporta la rinnovazione della locazione, la cui cessazione avviene "ipso iure" alla scadenza legale, senza necessità di disdetta non essendo configurabile la comunicazione come strumento diretto ad impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del contratto di locazione del quale, all'opposto, presuppone proprio la scadenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Decreto Legge 09/12/1986 num. 832 art. 1 CORTE COST., Legge 06/02/1987 num. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)