Sez. 6, Sentenza n. 275 del 18/01/2000 Cc. (dep. 07/03/2000) Rv. 215592 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - EFFETTI | Proposizione di istanza di ricusazione - Pronuncia o concorso nella pronuncia del giudice ricusato alla deliberazione della sentenza prima che sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta l'istanza di ricusazione - Nullità della sentenza - Insussistenza - Condizioni - Limiti.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - EFFETTI
La decisione emessa in violazione del divieto di partecipazione al giudizio del giudice ricusato sino a che l'istanza di ricusazione non sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, è nulla solo nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia accolta, mentre conserva piena validità tutte le volte che la ricusazione sia dichiarata inammissibile o sia rigettata. Il predetto divieto integra, infatti, un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilità di pronunciare il provvedimento conclusivo e condizionato all'accoglimento o rigetto della dichiarazione di ricusazione, con la conseguenza che la valutazione di validità o meno della decisione irritualmente adottata avviene "secundum eventum".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)