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Sez. 2, Sentenza n. 42351 del 09/11/2005 Cc. (dep. 23/11/2005) Rv. 232936 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Rigetto - Annullamento con rinvio - Accoglimento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232936-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE

L'accoglimento da parte della Corte d'appello di una istanza di ricusazione non comporta l'inefficacia di tutti gli atti del giudizio, ma solo di quelli compiuti dall'emissione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di astensione o di ricusazione in poi, i cui effetti si producono dunque "ex nunc" e non "ex tunc", in conformità a quanto previsto dall'art. 42, comma secondo cod. proc. pen., che disciplina le modalità di conservazione dell'efficacia degli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi o ricusato. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'avvenuta decorrenza dei termini di custodia cautelare in favore del ricorrente in ragione della dichiarata efficacia di un provvedimento di sospensione dei termini della stessa, in quanto non colpito dagli effetti del provvedimento di ricusazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)