Sez. L, Sentenza n. 10681 del 29/11/1996 (Rv. 500932 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Trattamento di fine rapporto ex. legge n. 297 del 1982 - Ulteriori trattamenti convenzionali aventi funzione integrativa o di duplicazione di quello legale - Invalidità ex. art. 4 penultimo comma legge n. 297 del 1982 - Accertamento - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
Nell'ipotesi di previdenza aziendale che, avendo natura e funzioni non diverse da quelle dell'indennità di anzianità, di fine lavoro o di buonuscita, comunque denominata e da qualsiasi fonte disciplinata, ricada - nel nuovo regime introdotto dalla legge n. 297 del 1982 - nella generale invalidazione sancita dall'art. 4 penultimo comma legge citata, risultano caducate non solo le clausole contrattuali che regolano il rapporto tra lavoratori e datore di lavoro o fondo di previdenza (avente ad oggetto l'erogazione del trattamento), ma anche ogni altra clausola, comprese quelle che istituiscano o regolino un fondo ad "hoc" del quale, pertanto, deve escludersi la sopravvivenza. Lo stabilire se il trattamento di fonte contrattuale erogato da una cassa di previdenza aziendale abbia o meno natura e funzione diverse da quelle dell'indennità di anzianità (o di fine lavoro o di buonuscita), e sia quindi da includere o meno nella categoria (eccezionale e del tutto residuale) delle indennità fatte salve dal quinto comma del citato art. 4, si risolve in un accertamento, riservato al giudice di merito, che involge l'interpretazione della disciplina contrattuale ed è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che il trattamento previdenziale erogato da un'apposito fondo previsto dall'art. 42 c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese di spedizione avesse funzione di integrazione dell'indennità di anzianità, rientrando perciò nel campo di applicazione della legge 297 del 1982).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)