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Sez. L, Sentenza n. 5082 del 28/04/1992 (Rv. 477034 - 01)

Contratti in genere - Interpretazione - Comportamento complessivo dei contraenti - In genere | Rilevanza - Condizione - Contenuto non sufficientemente preciso delle espressioni letterali - Applicabilità del criterio del comportamento complessivo delle parti all'interpretazione di atti unilaterali del datore di lavoro - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477034-01

Contratti in genere - Interpretazione - Comportamento complessivo dei contraenti - In genere

In tema d'interpretazione dei contratti e degli atti unilaterali (art. 1324 cod. civ.), la volontà negoziale deve essere ricercata muovendo dal testo delle espressioni adoperate, restando escluso, ove queste indichino un contenuto sufficientemente preciso, che l'interprete possa ricercare un significato diverso da quello letterale in base ad altri criteri ermeneutici; dei quali, comunque, atteso il limite di compatibilità posto dall'art. 1324 cod. civ., il criterio del comportamento complessivo delle parti (indicato dal secondo comma dell'art. 1362 cod. civ.) non è applicabile - relativamente al comportamento dei lavoratori - nell'interpretazione di disposizioni o risoluzioni del datore di lavoro, trattandosi di fatti unilaterali del datore ai quali i lavoratori sono rimasti estranei. (Nella specie, l'impugnata sentenza, cassata dalla S.C., aveva escluso che ai lavoratori con qualifica di primo capotreno spettasse l'indennità di lavoro straordinario forfettariamente determinata, istituita con deliberazione aziendale dell'1 novembre 1962, in particolare ritenendo - contro il dato letterale, il quale non faceva distinzioni all'interno degli impiegati - che tale indennità fosse stata prevista solo per gli impiegati amministrativi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)