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Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 22/08/2007 (Rv. 599169 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Morte del coltivatore - Disdetta notificata collettivamente e impersonalmente agli eredi dell'originario coltivatore, conduttori al momento del fondo - Ritualità - Sussistenza - Presunzione ex art. 1335 cod. civ. - Operatività - Condizioni - Individuazione dei soggetti destinatari della dichiarazione di disdetta ed arrivo della stessa all'indirizzo dei destinatari medesimi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599169-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE

È rituale la disdetta per la cessazione di un contratto agrario comunicata anche a mezzo di semplice lettera indirizzata collettivamente ed impersonalmente agli eredi dell'originario coltivatore esattamente indicato, sempre che risulti in concreto che siano individuati i soggetti destinatari della disdetta e che tale manifestazione di volontà sia giunta a conoscenza dei destinatari, presupponendo l'operatività della presunzione di cui all'art. 1335 cod. civ. che la dichiarazione sia "diretta ad una determinata persona" e che essa "giunga all'indirizzo del destinatario". (Nella specie la S. C., in applicazione del riportato principio, ha ritenuto rituale - in tal senso confermando l'esattezza dell'interpretazione compiuta nella sentenza impugnata - la disdetta dal contratto di affitto di un fondo rustico notificata collettivamente ed impersonalmente agli eredi dell'originario conduttore, sussistendo il presupposto dell'individuazione dei soggetti destinatari della detta dichiarazione di disdetta, considerato che non risultava che, a seguito della morte dell'originario conduttore, gli eredi di questi, e in particolare coloro che erano in via esclusiva subentrati nella conduzione del fondo, avessero dato notizia di tale successione al concedente e dovendosi ritenere che la disdetta fosse giunta a conoscenza dei destinatari, conduttori al momento del fondo, ben potendosi intendere per domicilio ("rectius" indirizzo) del destinatario anche l'ultimo domicilio del defunto a condizione che in tale ultimo domicilio - come nel caso esaminato - gli eredi effettivamente abitino).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)