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Sez. 1, Sentenza n. 40808 del 14/10/2010 Ud. (dep. 18/11/2010) Rv. 248440 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Pericolosità sociale - Criteri di valutazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248440-01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI

Agli effetti penali la pericolosità sociale rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata autonomamente dal giudice che deve tener conto dei rilievi peritali sulla personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacità criminale dell'imputato, nonché sulla base di ogni altro parametro desumibile dall'art. 133 cod. pen.. (Nella specie è stata ritenuta incongrua la motivazione del giudice di merito, riferita al pericolo di atti autolesivi, irrilevanti ai fini della prognosi prevista dalla legge, e comunque assertiva di una generica pericolosità, apoditticamente recepita dalla relazione peritale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)