Sez. L, Sentenza n. 2749 del 24/04/1980 (Rv. 406523 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - POTERI SPETTANTI AL GIUDICE - FATTISPECIE IN MATERIA DI LAVORO.*
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - POTERI SPETTANTI AL GIUDICE - FATTISPECIE IN MATERIA DI LAVORO.*
Il potere conferito al giudice dall'art 1384 cod civ di ridurre la penale manifestamente eccessiva e fondato sulla necessita di correggere il potere di autonomia privata riconducendolo nei limiti in cui opera il riconoscimento di essa, mediante l'Esercizio di un potere equitativo che ristabilisca un congruo contemperamento degli interessi contrapposti, valutando l'interesse del creditore allo adempimento, cui ha diritto, tenendosi conto dell'effettiva incidenza di esso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale. (nella specie la Corte suprema nell'enunciare il precisato principio ha confermato la decisione dei giudici del merito che per il caso in cui era prevista per la mancata rinnovazione del contratto di lavoro una penale pari all'ammontare della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se il contratto fosse stato rinnovato, avevano proceduto alla riduzione della penale, individuando il manifesto squilibrio di quest'ultima nel fatto che il lavoratore, pur restando inoperoso e con la piena disponibilita delle sue energie lavorative avrebbe percepito lo stesso trattamento economico spettantegli se fosse rimasto vincolato al datore di lavoro e quindi non in grado di disporre delle sue capacita lavorative). (V 699/65, mass n 311308).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)