Sez. 3, Sentenza n. 11710 del 05/08/2002 (Rv. 556658 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE | Fondamento - Portata - Domanda di parte - Necessità - Proponibilità in via d'eccezione - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE
La riduzione giudiziale della penale, il cui fondamento va ravvisato nella riconduzione - mediante l'equo contemperamento degli interessi delle parti - dell'autonomia privata nei limiti in cui essa è meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, costituendo pertanto espressione dell'equità non già suppletiva bensì integrativa o più esattamente correttiva, è soggetta al principio della domanda, e può essere dalla parte invocata tanto in via di azione, quanto in via di eccezione, allorché tende a paralizzarne, sia pure in parte, la domanda di attribuzione, e in quest'ultimo caso è proponibile anche nel giudizio d'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)