Sez. 2, Sentenza n. 9304 del 09/11/1994 (Rv. 488463 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE | Criteri - Eccessività dell'importo - Apprezzamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE
Il potere conferito al giudice dall'art. 1384 cod. civ. di ridurre la pena manifestamente eccessiva è fondato sulla necessità di correggere il potere di autonomia privata riducendolo nei limiti in cui opera il riconoscimento di essa, mediante l'esercizio di un potere equitativo che ristabilisca un congruo contemperamento degli interessi contrapposti, valutando l'interesse del creditore all'adempimento, cui ha diritto, con riguardo all'effettiva incidenza di esso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale. Tale apprezzamento sull'eccessività dell'importo fissato con clausola penale delle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato in relazione agli anzidetti criteri e parametri di riferimento.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)