Sez. 3, Sentenza n. 2987 del 07/02/1983 Ud. (dep. 12/04/1983) Rv. 158323 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - IDROCARBURI - BUONI DI BENZINA A PREZZO AGEVOLATO - USO ILLEGITTIMO DI ESSI - ARTIFICI O RAGGIRI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - IDROCARBURI - BUONI DI BENZINA A PREZZO AGEVOLATO - USO ILLEGITTIMO DI ESSI - ARTIFICI O RAGGIRI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di uso illegittimo di buoni della benzina a prezzo agevolato, non è necessario, per la integrazione del reato previsto dalla legge 2 luglio 1957 n. 474, che il procacciamento dei buoni per il pagamento ridotto avvenga mediante artifici o raggiri, in quanto tale condizione non è richiesta né dalla lettera né dalla ratio della norma. (Conf mass n 147425).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 12 bis, Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)