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Sez. 1, Sentenza n. 45556 del 15/09/2015 Cc. (dep. 16/11/2015) Rv. 265234 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Applicabilità anche in sede di esecuzione - Possibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-09-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265234-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Il principio del "ne bis in idem" è applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione nei casi in cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona. (Fattispecie in materia di continuazione tra reati che erano stati già unificati tra loro, con rideterminazione in misura più gravosa della pena

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST., Legge 31/07/2006 num. 241 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)