Sez. 5, Sentenza n. 34324 del 07/10/2020 Cc. (dep. 02/12/2020) Rv. 280033 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Applicabilità anche in sede di esecuzione - Possibilità - Ragioni - Fattispecie.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Il principio del "ne bis in idem" è applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione nei casi in cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona. (Fattispecie in materia di continuazione tra reati già unificati tra loro con precedente ordinanza del giudice della esecuzione divenuta definitiva, in cui la Corte ha escluso che, nel conflitto tra provvedimenti tra loro inconciliabili, possa prevalere quello non definitivo ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)