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Sez. L, Sentenza n. 12520 del 21/09/2000 (Rv. 540345 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Impugnativa di licenziamento - Ripartizione degli oneri probatori tra le parti - Sussistenza di un licenziamento (e non di mera cessazione di fatto del rapporto) - Prova a carico del lavoratore - Esistenza di giusta causa o giustificato motivo oppure di dimissioni - Prova a carico del datore di lavoro - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540345-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Il lavoratore, che agisca in giudizio per la dichiarazione dell'illegittimità di un licenziamento, ha l'onere di provare l'esistenza del licenziamento medesimo (e non la sola circostanza della cessazione di fatto del rapporto), spettando al datore di lavoro la prova della giusta causa o del giustificato motivo oppure della riconducibilità del recesso alle dimissioni del lavoratore stesso. (Nella specie il datore di lavoro non aveva contrapposto l'esistenza di una diversa causa di risoluzione, contestando la sussistenza stessa di un rapporto di lavoro subordinato; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva rilevato, sulla base di un approfondita considerazione delle circostanze di fatto, che non era intervenuto un licenziamento, sia pure orale, ma un allontanamento volontario del lavoratore - qualificabile come dimissioni - causato da disinteresse per le mansioni prospettategli nell'ultimo colloquio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)