Sez. 3, Sentenza n. 9016 del 12/09/1997 (Rv. 507873 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE | Pignoramento di stipendi, pensioni o assegni assimilati dovuti dall'I.N.P.S. - Pretore competente per territorio a ricevere la dichiarazione predetta - Individuazione - Criterio - Riferimento necessario alla sede legale dell' istituto in Roma - Esclusione - Riferimento alla sede territoriale dell'I.N.P.S. erogatrice dell'emolumento - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE
In tema di espropriazione forzata di crediti, nel caso in cui il terzo debitore sia una persona giuridica, tale circostanza comporta che, in adattamento del criterio della residenza, previsto dal secondo comma dell'art. 26 cod. proc. civ, il giudice competente debba individuarsi con riguardo al luogo in cui il debitore ha la propria sede, senza possibilità di concorso fra la competenza così individuata e quella del giudice del luogo in cui la persona giuridica possieda una sua articolazione decentrata, atteso che tale competenza concorrente(produttiva di negative conseguenze in relazione alla pignorabilità di un medesimo credito di fronte a diversi giudici con probabilità di conflitto fra creditori procedenti presso diverse sedi) riguarda l'ipotesi in cui la persona giuridica è convenuta, ipotesi non ricorrente nel caso in cui essa venga citata per rendere la dichiarazione di terzo norma dell'art. 543 cod. proc. civ. Ne consegue che nel caso di pignoramento degli assegni a carico dell'I.N.P.S.(ente ricompreso fra le amministrazioni contemplate nell'art. 4 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, recante disposizioni sul sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi di dipendenti da pubbliche amministrazioni), siano essi stipendi, pensioni o assegni assimilati, pignoramento da eseguirsi non presso la sede legale dell'istituto ma presso la sede territoriale che cura la gestione dello specifico rapporto retributivo da cui sorge il credito pignorando, la competenza ai fini della dichiarazione di cui all'art. 543 cod. proc. civ. va individuata con riferimento a tale sede territoriale e spetta al Pretore circondariale della sede stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)