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Sez. 1, Ordinanza n. 2593 del 07/05/1998 Cc. (dep. 13/06/1998) Rv. 210792 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Esigenza prevista dall'art. 274 lett. c)- cod. proc. pen. - Motivazione - Deve far riferimento sia al fatto, sia alla personalità dell'imputato.
Stato
decisa il 1998-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210792-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

Ai fini del giudizio prognostico ai sensi dell'art. 274, lett. c)- cod. proc. pen., il concreto pericolo che l'imputato commetta delitti della stessa specie di quelli per cui si procede va desunto dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, nonché dalla personalità dell'imputato. Pertanto, l'affermazione in positivo delle esigenze cautelari connesse alla tutela della collettività deve fondarsi sia sul fatto, le cui modalità e circostanze possono essere ritenute indicative dell'inclinazione del soggetto a commettere reati della stessa specie, sia sulla personalità dell'imputato, da valutare alla stregua dei suoi precedenti penali e giudiziari, a nulla rilevando l'epoca del commesso reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)