Sez. 6, Sentenza n. 2856 del 02/10/1998 Cc. (dep. 30/10/1998) Rv. 211756 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Personalità dell'indagato o dell'imputato - Elementi di valutazione - Accertamento, oltre che sulla scorta di altri elementi, sulla base delle specifiche modalità e circostanze del fatto - Legittimità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
Le "specifiche modalità e circostanze del fatto" di cui alla lett. "c" dell'art. 274 cod. proc. pen., in base alle quali il giudice, fra gli altri elementi, deve valutare le esigenze cautelari nel singolo caso concreto, ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione della commissione del reato un elemento diretto assai significativo per interpretare la personalità dell'agente. Nulla impedisce, pertanto, di attribuire alle medesime modalità e circostanze una duplice valenza, sul piano, cioè, della gravità del fatto, ma anche su quello dell'apprezzamento della capacità a delinquere. Nè, d'altra parte, lo stato di incensuratezza dimostra automaticamente l'assenza di pericolosità, potendo questa essere desunta, come espressamente previsto dall'art. 274, lett. "c", cod proc. pen., dai comportamenti o dagli atti concreti dell'agente, oltre che dai precedenti penali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)