Sez. 1, Sentenza n. 2915 del 14/03/1995 (Rv. 491127 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Assegnatario - Decesso dopo l'accettazione della istanza di cessione e il versamento del prezzo - Erede dell'assegnatario - Diritto alla cessione dell'alloggio - Acquisizione "jure hereditatis" - Esclusione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE
In tema di edilizia residenziale pubblica e nel vigore della nuova normativa, qualora, dopo l'accettazione da parte dell'ente gestore (nella specie l'IACP) della istanza di cessione (presentata ai sensi dell'art. 29 della legge 8 agosto 1977 n. 513) e il versamento del prezzo indicato, l'assegnatario sia deceduto senza procedere alla stipula del contratto di compravendita, l'erede universale dell'assegnatario non acquisisce "jure hereditatis" il diritto alla cessione dell'alloggio, atteso che la situazione precedente alla stipula del contratto di compravendita - che solo trasferisce all'assegnatario il diritto di proprietà dell'immobile - è di mera "aspettativa giuridica" e non è trasmissibile "jure successionis" dato che il diritto alla cessione è proprio del soggetto che ha i requisiti richiesti dalla legge e che, all'atto della morte dell'originario assegnatario, si trova con costui in situazione di convivenza e di specifico rapporto (coniugio; discendenza entro il terzo grado; ascendenza).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 art. 28 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)