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Sez. L, Sentenza n. 1104 del 24/01/2003 (Rv. 559970 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE | Erronea comunicazione del perfezionamento del requisito contributivo per la pensione di anzianità - Lavoratore indotto alle dimissioni da colpevole comportamento dell'INPS - Diritto al risarcimento del danno - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 2003-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559970-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE

Il lavoratore indotto alle dimissioni da colpevole comportamento dell'INPS, che gli abbia erroneamente comunicato il perfezionamento del requisito contributivo per il conseguimento della pensione di anzianità, ha diritto al risarcimento del danno in un importo commisurabile a quello delle retribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quella dell'effettivo conseguimento della detta pensione, in forza del completamento del periodo di contribuzione a tal fine necessario, ottenuto col versamento di contributi volontari, da sommarsi a quelli obbligatori anteriormente accreditati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)