Sez. 3, Ordinanza n. 2420 del 05/02/2026 (Rv. 677826-01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Termine ex art. 2947, comma 3, c.c. - Disciplina vigente alla data del fatto - Modifiche successive - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il termine rilevante ex art. 2947, comma 3, c.c., è quello previsto dalla legge in vigore data del fatto, restando irrilevanti eventuali successive modifiche normative, non operando, agli effetti civilistici, il principio della retroattività della norma più favorevole stabilito dall'art. 2 c.p. (Fattispecie relativa al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la cui prescrizione decennale, vigente alla data del fatto, era stata ridotta per effetto della l. n. 251 del 2005, all'epoca dell'introduzione del giudizio civile di primo grado).
Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)