Sez. 3, Ordinanza n. 23745 del 23/08/2025 (Rv. 676129-01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Danni da emotrasfusione - Morte - Aggravamento della patologia contratta - Esclusione - Evento autonomo - Configurabilità - Danno da perdita del rapporto parentale - Termine di prescrizione ex art. 2947, comma 3, c.c. - Decorrenza - Morte verificatasi dopo l’entrata in vigore della l. n. 251 del 2005 - Conseguenze - Durata del termine di prescrizione.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO
In caso di trasfusione di sangue infetto, da cui sia derivata una malattia con esiti permanenti, la morte che sia sopravvenuta quale derivazione causale della trasfusione costituisce non un semplice aggravamento della patologia contratta ma un evento a sé stante, dal quale decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno richiesto dal congiunto iure proprio per la perdita del rapporto parentale ex art. 2947, comma 3, c.c; termine che, ove la morte si sia verificata dopo l'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, ammonta a sei anni, in coincidenza con quello previsto per il reato di omicidio colposo.
Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)