Sez. 3, Ordinanza n. 18346 del 07/06/2026 (Rv. 679032-01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Responsabilità sanitaria - Danni da emotrasfusione - Morte - Prescrizione dell'omicidio colposo - L. n. 251 del 2005 - Dies a quo - Disciplina applicabile - Momento consumativo del reato.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO
In tema di responsabilità per danni da emotrasfusione, nel caso in cui il danneggiato muoia in conseguenza della trasfusione, il termine di prescrizione da considerare, ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3, c.c., è quello previsto per il reato di omicidio colposo vigente al momento del decesso, sicché ove questo si sia verificato dopo l'entrata in vigore della l. n. 251 del 2005, che ha modificato l'art. 157 c.p., va applicato il più ridotto termine di prescrizione previsto dalla norma novellata, con decorrenza dalla data della morte.
Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)