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Sez. 3, Sentenza n. 14606 del 17/11/2017 Cc. (dep. 30/03/2018) Rv. 272819 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Sottrazione fraudolenta al pagamento dell'imposta - Elemento oggettivo - "Altruità del bene" - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272819-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, che punisce colui che, al fine di sottrarsi alle imposte, aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri o altrui bene idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, l'"altruità" si riferisce non solo ai beni di proprietà del debitore, ma anche a quelli che siano comunque nella sua disponibilità. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di aziende detenuto in subaffitto dalla società debitrice).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11, Cod. Pen. art. 240 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)