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Sez. 3, Sentenza n. 23986 del 05/05/2011 Cc. (dep. 15/06/2011) Rv. 250646 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - Consumazione - Momento - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250646-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte si consuma nel momento e nel luogo in cui venga posto in essere qualsiasi atto che possa mettere in pericolo l'adempimento di un'obbligazione tributaria. (Fattispecie di costituzione di un fondo patrimoniale: la Corte ha affermato in motivazione l'irrilevanza, ai fini della consumazione, della mancanza di annotazione della costituzione del fondo ai margini dell'atto di matrimonio ex art. 162 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 162 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)