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Sez. 3, Sentenza n. 40561 del 04/04/2012 Ud. (dep. 16/10/2012) Rv. 253400 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - Momento consumativo - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253400-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) si consuma con il perfezionamento dell'alienazione simulata o dell'operazione fraudolenta sui propri o sugli altrui beni, essendo irrilevante la realizzazione del fine programmato dal debitore o il successivo pagamento dell'imposta. (Fattispecie relativa a fondo patrimoniale ex art. 167 cod. civ., in ordine al quale la S.C. ha chiarito che l'onere della prova dell'uso fraudolento dell'istituto incombe sulla pubblica accusa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)