Riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessita' derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, di intesa coi Ministri per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. L'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, istituita con la legge 23 marzo 1917, n. 481, assume la denominazione di « Opera nazionale per gli invalidi di guerra ».
2. Essa e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico; ha sede in Roma ; e' sottoposta alla tutela e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed ha i seguenti compiti :
1°) assistenza sanitaria, ortopedica e protetica, in quanto non sia stata compiuta dall'Amministrazione militare e sia resa necessaria da successivi bisogni dell'invalido ;
2°) assistenza morale e preparazione alla rieducazione dell'invalido;
3°) assistenza sociale degli invalidi, curandone la istruzione generale e professionale, al fine di rieducarli, preferibilmente all'antica loro professione agricola od operaia, o di educarli ad una nuova rispondente alle loro attitudini e condizioni sociali od economiche, ed alle condizioni e risorse di lavoro delle localita' in cui risiedono;
4°) assistenza materiale, quando sia resa necessaria dalle condizioni peculiari degli invalidi, collocandoli anche presso Istituti di ricovero;
5°) collocamento al lavoro degli invalidi;
6°) assistenza giuridica quando le condizioni personali dell'invalido non lo mettano in grado di far valere le sue ragioni ; o quando debba essere assoggettato a tutela o curatela. Nei riguardi degli invalidi minorenni, ed eventualmente dei figli minorenni degli invalidi o che si trovino nella incapacita' assoluta a lavoro proficuo, l'Opera nazionale ha tutte le attribuzioni e le facolta' stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra ;
7°) tutti quei provvedimenti di protezione, di vigilanza, di controllo, che riguardano l'applicazione del presente decreto ed ogni altra disposizione a favore degli invalidi di guerra.
3. Il regolamento esecutivo del presente decreto sara' approvato con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo,, Capo del Governo, di intesa coi Ministri per l'interno, per le finanze e per le corporazioni.
Art. 2
1. Sono considerati invalidi di guerra, agli effetti del presente decreto, i militari e tutti coloro che siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacita' al lavoro, in seguito a lesioni o ad infermita' incontrate per servizi di guerra o, comunque, per un fatto di guerra.
2. Sono, altresi', considerati invalidi .di guerra i militari la cui invalidita' sia stata determinata da infortunio subito in servizio attinente alla guerra.
3. La dichiarazione di invalidita', anche per i non militari, ai quali siano applicabili le disposizioni sulle pensioni di guerra, e la risoluzione delle relative controversie, agli effetti del presente decreto, sara' fatta secondo le disposizioni del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491.
Art. 3
1. L'Opera nazionale esplica i suoi compiti per mezzo degli uffici della Direzione generale e di quelli provinciali.
2. Gli uffici provinciali assumono la denominazione di Direzione provinciale dell'O.N.I.G.
3. Per l'assistenza degli invalidi residenti all'estero, quando e' giustificata dal numero di essi, possono venire istituite apposite Delegazioni.
Art. 4
1. L'Opera nazionale e' amministrata da un presidente e da un Consiglio di amministrazione, da lui presieduto, nominati con decreto Reale su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo.
2. Il presidente rappresenta l'Ente ed ha tutti i poteri non spettanti al Consiglio di amministrazione; dura in carica quattro anni e puo' essere confermato.
3. Il presidente, in caso di urgenza e sotto la sua responsabilita', prende le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione e tutte le misure conservative reclamate dal bisogno, con l'obbligo di informarne il Consiglio, nella sua prima adunanza, per ottenerne la ratifica.
4. Un direttore generale esercita i poteri e le funzioni che gli sono delegati dal presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Egli e', inoltre, a capo degli uffici tecnici ed amministrativi dell'Opera e risponde del loro andamento verso il presidente.
Art. 5
1. Il Consiglio di amministrazione e' composto come segue:
a) dal presidente dell'O.N.I.G.;
b) da sei funzionari dello Stato, scelti su designazione rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro per il tesoro, del Ministro per l'interno, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, del Ministro per la difesa, del Ministro per la sanita'; la designazione del Ministro per la sanita' dovra' cadere su un sanitario;
c) da quattro membri scelti fra le dodici persone designate dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;
d) da due membri scelti fra le sei persone designate dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra;
e) da due membri scelti fra le sei persone designate dall'Unione nazionale mutilati per servizio;
f) da un membro rappresentante del personale dell'O.N.I.G. eletto dal personale stesso a scrutinio segreto.
Art. 6
1. Il Consiglio di amministrazione delibera su quanto concerne :
1°) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo ;
2°) l'acquisto dei beni stabili e l'accettazione dei lasciti che importino aumento di patrimonio e delle donazioni ;
3°) la trasformazione o diminuzione di patrimonio ;
4°) le. azioni da promuovere o da sostenere in giudizio ;
5°) i provvedimenti di carattere generale da adottare in rapporto agli Enti pubblici, alle Associazioni, ai Comitati ed Istituti, che hanno per iscopo l'assistenza degli invalidi di guerra ;
6°) l'istituzione o la soppressione delle Rappresentanze provinciali ed all'estero dell'Opera;
7°) la delega, e la eventuale revoca, a ciascuno degli Enti, delle Associazioni, dei Comitati ed Istituti suddetti, delle attribuzioni contemplate dall'art. 1 del presente decreto;
8°) la concessione di sussidi a favore degli Enti, Comitati ed Istituti indicati nel successivo art. 10 lettere a) e b);
9°) . il regolamento del personale e quello dei servizi della Sede centrale e delle Rappresentanze;
2. Il Consiglio delibera anche su eventuali altri argomenti proposti dal presidente.
Art. 7
1. Il Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale e' composto di tre membri, di nomina governativa, rispettivamente, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle finanze e della Corte dei conti.
2. I sindaci intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione: essi esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal Codice civile per i sindaci delle societa' per azioni, in quanto applicabili.
3. I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
Art. 8
1. L'Opera nazionale provvede ai servizi della Sede centrale e delle Rappresentanze provinciali od all'estero mediante un proprio personale di ruolo.
2. La dotazione organica; le norme di assunzione e di stato giuridico; il trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, e di previdenza di detto personale, compreso il direttore generale, sono stabilite dall'apposito regolamento di cui al n. 9 del precedente art. 6.
3. Tale regolamento sara' approvato dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di intesa col Ministro per le finanze.
4. Il trattamento economico, a qualsiasi titolo, del personale occorrente per i servizi dell'Opera, e' equiparato a quello dei dipendenti civili dello Stato di pari categoria e qualifica.
5. L'Opera iscrive il proprio personale alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali a norma dello articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Al personale in servizio alla data del 1 giugno 1972 e' data facolta' di chiedere l'iscrizione alla predetta Cassa, con il diritto di chiedere il riscatto previsto dall'articolo 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315, e successive modificazioni.7
6. Per il personale di ruolo che non sia iscritto alla Cassa, restano applicabili le disposizioni del fondo di previdenza dell'Opera.
7. Il fondo di ogni dipendente sara' rivalutato anno per anno, con le modalita' stabilite dalla legge 7 febbraio 1951, n. 72.
8. Il direttore generale e gli altri impiegati, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.
9. Sempre che potranno essere forniti all'Opera nazionale funzionari delle Amministrazioni dello Stato, essi vi saranno assegnati in posizione di comando ed, in tal caso, dovranno rimanere vacanti nel ruolo del personale dell'Opera i posti da essi occupati.8
Art. 9
1. E' data facolta' all'Opera nazionale di valersi degli organi dipendenti dalle singole Amministrazioni dello Stato, previa intesa con le rispettive Amministrazioni centrali.
Art. 10
1. All'azione dell'Opera concorrono:
a) gli Enti pubblici, Associazioni, Comitati ed Istituti che hanno per iscopo la protezione, la rieducazione professionale, il ricovero, o, comunque, l'assistenza degli invalidi di guerra ;
b) le Amministrazioni e gli Enti che hanno scopo di istruzione, ricovero, o, comunque, assistenza in genere e gli Enti che hanno per iscopo la cura degli infermi;
c) il Ministero delle corporazioni, attraverso i suoi organi.
Art. 11
1. L'Opera nazionale, valendosi del concorso delle istituzioni di cui alla lettera a) del precedente articolo, le coordina, le indirizza e le integra, provocando, quando occorra, dalle competenti autorita', ogni provvedimento che valga a questi fini. Ne rispetta l'autonomia di gestione, ma ne puo' chiedere e promuovere la riforma degli statuti o i richiami alla loro osservanza, e anche lo scioglimento quando esse non rispondano ai fini per i quali sono state costituite, o non sia regolare la loro amministrazione, esercitando quindi, sovra di esse, poteri di controllo e di vigilanza.
2. L'Opera nazionale puo' creare o promuovere la costituzione di speciali Comitati o Istituti, la' dove non ne siano sorti; e, dove lo ritenga opportuno, puo' nominare speciali delegati con l'incarico di provvedere a quanto all'uopo e' necessario.
3. Puo' anche promuovere dai prefetti la costituzione, d'ufficio, di Federazioni provinciali da gli Enti, i Comitati e gli Istituti di cui al comma a) del precedente articolo.
4. Puo' richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la costituzione di Federazioni interprovinciali fra i detti Enti, Comitati ed Istituti.
5. Le norme per l'esercizio delle facolta' consentite dal presente articolo saranno stabilite con il regolamento per l'attuazione del presente decreto.