Sez. 1, Sentenza n. 11967 del 25/10/1999 (Rv. 530780 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Provvedimenti decisori - Reclamo - Procedimento - Instaurazione del contraddittorio - Necessità - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI
Nel procedimento di reclamo proposto ai sensi dell'articolo 26 della legge fallimentare avverso provvedimenti decisori del giudice delegato trova attuazione, a pena di nullità, il principio del contraddittorio; pertanto deve essere disposta la comparizione in camera di consiglio del reclamante, del curatore e degli altri soggetti interessati (nella specie, il tribunale aveva deciso il reclamo, proposto dal fallito avverso il provvedimento con cui il giudice delegato aveva autorizzato la vendita dei suoi beni mobili, sulla sola lettura degli atti e sentito il relatore G.D., senza convocazione del reclamante).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)