diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 588 del 27/11/1980 (Rv. 410024 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DISPOSIZIONI SULLA DURATA E SULLA RINNOVAZIONE DEI CONTRATTI IN CORSO - ESTENSIONE ALLE IPOTESI DI GIUDIZI PER FINITA LOCAZIONE PENDENTI, PURCHE INTRODOTTI CON LE FORME DEL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DEI GIUDIZI INTRODOTTI CON LE FORME ORDINARIE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART 65 DELLA LEGGE N 392 DEL 1978 - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1980-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410024-01

LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DISPOSIZIONI SULLA DURATA E SULLA RINNOVAZIONE DEI CONTRATTI IN CORSO - ESTENSIONE ALLE IPOTESI DI GIUDIZI PER FINITA LOCAZIONE PENDENTI, PURCHE INTRODOTTI CON LE FORME DEL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DEI GIUDIZI INTRODOTTI CON LE FORME ORDINARIE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART 65 DELLA LEGGE N 392 DEL 1978 - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Non e manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale - in relazione all'art 3 della Costituzione - dell'art 65, comma secondo, della legge 27 luglio 1978 n 392. Infatti, tale disposizione - limitando, con una norma di carattere eccezionale, l'ambito di applicabilita della disciplina dettata dal primo comma dello stesso articolo (che estende ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge e non soggetti a proroga le Disposizioni degli artt 1 e 3 in tema di durata e rinnovazione delle locazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione) al caso in cui (alla data di entrata in vigore della stessa legge n 392 del 1978) sia in corso un giudizio introdotto con le forme speciali del procedimento per convalida, con esclusione, quindi, del caso in cui il giudizio avente ad oggetto la finita locazione sia stato introdotto con un ordinario atto di citazione - determina una disparita di trattamento - non giustificata dalla semplice diversita della Forma processuale assunta dall'iniziativa giudiziale del locatore - tra soggetti in identica posizione sostanziale, quali i conduttori convenuti in giudizio per sentir dichiarare la cessazione della locazione per fine del rapporto. (V 18/80, Corte cost).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Legge Cost. 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)