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Sez. 3, Sentenza n. 2076 del 04/05/1989 (Rv. 462654 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - CONTRATTI SUB IUDICE - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N. 392 DEL 1978 ANCHE IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI LICENZA O DI SFRATTO - PORTATA - LIMITI - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO CON RITO ORDINARIO DOPO L'EMISSIONE DELLA ORDINANZA DI RILASCIO CON RISERVA DELLE ISCRIZIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462654-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - CONTRATTI SUB IUDICE - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N. 392 DEL 1978 ANCHE IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI LICENZA O DI SFRATTO - PORTATA - LIMITI - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO CON RITO ORDINARIO DOPO L'EMISSIONE DELLA ORDINANZA DI RILASCIO CON RISERVA DELLE ISCRIZIONI - ESCLUSIONE.*

A seguito delle sentenze n. 18 del 1980 e n. 308 del 1987 della Corte costituzionale, il secondo comma dell'art. 65 della legge n. 392 del 1978 il quale, in deroga al criterio generale del successivo art. 82 sulla operatività della normativa anteriore nei processi in corso, prevede la durata quadriennale dei contratti di locazione di immobili abitativi, in corso alla data di entrata in vigore di detta legge e non soggetti a proroga, anche se è in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione, trova applicazione nei soli casi in cui la suddetta legge sia entrata in vigore nel tempo intermedio tra la intimazione della licenza o dello sfratto e la ordinanza di convalida (per mancata comparizione od opposizione dell'intimato) ovvero l'ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto ex art. 665 cod. proc. civ. e non anche allorché, emesso tale ultimo provvedimento, il giudizio sia proseguito con rito ordinario. (V 102/84, mass n 433958; (V 981/82, mass n 424446; (V 588/80, mass n 410024; (Conf 308/87; (Conf 7742/86, mass n 449718; (Conf 18/80; (contra 1540/81, mass n 412201; (contra 920/81, mass n 411441; (contra 4793/79, mass n 401391).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 65 com. 2 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)