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Sez. 2, Sentenza n. 250 del 16/01/1986 (Rv. 443889 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLA SERVITÙ - RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE - ESCLUSIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE RISARCITORIA - TERMINE APPLICABILE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1986-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443889-01

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLA SERVITÙ - RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE - ESCLUSIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE RISARCITORIA - TERMINE APPLICABILE - DECORRENZA.*

La violazione di una servitù, anche quando tale diritto reale sia stato costituito per contratto, dà luogo non a responsabilità contrattuale ma, per la natura (reale) del diritto leso, a responsabilità extra contrattuale; pertanto, l'Azione risarcitoria, concessa, ex art. 1079 cod. civ., in aggiunta a quella tendente alla riduzione in pristino, si prescrive nel termine di cinque anni, che, versandosi in tema di illecito permanente, decorre dall'inizio del fatto illecito generatore del danno, rinnovandosi di momento in momento. (V 252/83, mass n 425073; (V 685/82, mass n 418475; (V 2366/73, mass n 365709).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)