Sez. 2, Sentenza n. 252 del 13/01/1983 (Rv. 425073 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - FATTO ILLECITO PERMANENTE - NOZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONFIGURABILITÀ - MOMENTO DETERMINANTE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - FATTO ILLECITO PERMANENTE - NOZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONFIGURABILITÀ - MOMENTO DETERMINANTE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Nell'ipotesi di fatto illecito permanente - in cui l'illeceità del comportamento lesivo non si esaurisce nel primo atto, ma, in relazione al contenuto dell'attività ed all'attitudine di questa a produrre danno di continuo, perdura nel tempo, sino a quando permanga la situazione illegittima posta in essere e nella quale si concreta una ininterrotta violazione dell'altrui interesse - il diritto al risarcimento del danno sorge con l'inizio del fatto illecito generatore del danno stesso e con questo persiste nel tempo, rinnovandosi di momento in momento, con la conseguenza che la prescrizione, secondo la regola del suo computo (art. 2935 cod. civ.), ha inizio da ciascun giorno rispetto al fatto già verificatosi ed al corrispondente diritto al risarcimento. (V 3576/72, mass n 361569; (V 2258/71, mass n 353089; (Conf 100/70, mass n 344798).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)