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Sez. 2, Sentenza n. 685 del 06/02/1982 (Rv. 418475 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - VIOLAZIONE DI NORME SULLE DISTANZE LEGALI - NATURA PERMANENTE DELL'ILLECITO - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1982-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418475-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - VIOLAZIONE DI NORME SULLE DISTANZE LEGALI - NATURA PERMANENTE DELL'ILLECITO - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA.*

Poiché la violazione di norme sulle distanze legali costituisce un illecito di carattere permanente, trattandosi di attività perdurante nel tempo e comportante la violazione ininterrotta del diritto altrui, la decorrenza del termine di prescrizione si rinnova di momento in momento, avendo inizio da ciascun giorno rispetto al fatto già verificatosi ed al corrispondente diritto al risarcimento. (V 1624/80, mass n 405218; (Conf 705/72, mass n 356814).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)