Sez. 3, Sentenza n. 2366 del 20/08/1973 (Rv. 365709 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE (QUINQUENNALE) - FATTO ILLECITO PERMANENTE - NOZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE (QUINQUENNALE) - FATTO ILLECITO PERMANENTE - NOZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Quando il fatto illecito abbia carattere permanente, la illiceita del comportamento lesivo non si esaurisce nel primo atto dell'agente, ma, in relazione al contenuto dell'attivita e all'attitudine di questa a produrre di continuo danno, perdura nel tempo fino a quando permanga la situazione illegittima posta in essere, e nella quale si concreta una ininterrotta violazione dell'altrui diritto. Nella detta ipotesi, il diritto al risarcimento del danno sorge con l'inizio del fatto illecito, ma, come questo, persiste nel tempo, rinnovandosi di momento in momento e la citazione, o altro atto che valga a costituire in mora il debitore, non puo non riferirsi che al diritto a risarcimento del danno verificatosi nel quinquennio anteriore alla sua data, rimanendo, di conseguenza, prescritto il diritto a risarcimento del danno verificatosi precedentemente. (Conf 2258/71, mass n 353089).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)