Sez. L, Sentenza n. 12146 del 19/08/2003 (Rv. 565985 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Percezione indebita - Azione di ripetizione dell'INPS - Buona fede dell'accipiens - Incidenza sulla ripetibilità delle somme percepite - Esclusione - Irripetibilità ex art. 1, legge n. 662 del 1996 - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
Nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'I.N.P.S. in relazione alle somme corrisposte a titolo indennità di disoccupazione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta 'sine titulò, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033, cod. civ., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, non essendo inoltre neppure applicabile alla succitata fattispecie l'art. 1, commi duecentosessantesimo ss., legge n. 662 del 1996, che concerne esclusivamente le prestazioni pensionistiche.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 661 art. 1 com. 260
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)