Sez. 2 - , Sentenza n. 5052 del 19/01/2021 Ud. (dep. 09/02/2021) Rv. 280644 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO | Richiesta di rinvio - Rigetto del giudice di primo grado - Sindacato da parte del giudice di appello - Condizioni - Ambito di applicazione dell'art. 420-ter, comma 2, cod. proc. pen. - Individuazione.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO
In tema di impedimento a comparire dell'imputato, il rigetto da parte del giudice di primo grado della richiesta di rinvio dell'udienza deve essere valutata nei successivi giudizi di impugnazione, ove tempestivamente eccepita, trattandosi di una nullità generale a regime intermedio concernente l'intervento dell'imputato. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato la decisione che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione a norma dell'all'art. 420-ter, comma 2, ult. parte, cod. proc. pen., precisando che la preclusione contenuta in tale disposizione si riferisce soltanto alla possibilità delle altre parti di impugnare la decisione che abbia accolto la richiesta di rinvio avanzata dall'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)