Sez. 2 - , Sentenza n. 20774 del 24/04/2019 Cc. (dep. 14/05/2019) Rv. 276918 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE | Sopravvenuto stato di detenzione dell’imputato - Dovere del giudice di disporre accertamenti - Inottemperanza – Conseguenze – Nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - Sussistenza.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE
La detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza – nella specie, dalla persona offesa -, impone al giudice di disporre accertamenti finalizzati alla verifica del legittimo impedimento, sicché, ove il giudice disponga procedersi ugualmente al giudizio, si verifica la nullità di ordine generale di cui all'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., da rilevare o eccepire prima della deliberazione della sentenza del grado successivo. (Fattispecie in cui la relativa eccezione, in assenza di gravame, era stata sollevata soltanto in sede di esecuzione, con conseguente decadenza dalla possibilità di dedurre la nullità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)