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Sez. 1, Sentenza n. 1948 del 10/12/1980 Ud. (dep. 09/03/1981) Rv. 147962 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - AMMISSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147962-01

PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - AMMISSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

La perizia psichiatrica nel dibattimento puo essere disposta soltanto quando risultino sussistenti gravi e fondati indizi su una qualsiasi infermita che rendano necessaria una indagine per accertare una eventuale compromissione delle facolta intellettive e volitive dell'imputato. (nella specie i giudici di merito avevano ritenuto che non esistevano i detti elementi, avendo la difesa addotto, a sostegno dell'invocata indagine, alcuni documenti clinici riflettenti brevissimi, e pregressi nel tempo, ricoveri in cliniche neurologiche per episodi specifici e con esclusione di alterazioni della sfera intellettiva e volitiva. La Cassazione ha ritenuto esatta questa conclusione ed ha enunciato il principio sopra esposto). (V mass nn 141829, 138984, 136390, 132678, 132485, 130928, 129135, 123720, 120872, 120389. Nel senso che i predetti indizi, siano essi eziologici o anamnestici, devono essere clinicamente rilevanti, ossia relativi a vere e proprie infermita mentali e non gia al carattere, alla personalita dell'imputato ed, in genere, alle sue qualita psichiche indipendenti da cause patologiche, V mass n 137864 e che, quindi, la mera allegazione di deficit di intelligenza e di adattabilita sociale del soggetto non e idoneo ad integrare i predetti indizi, V mass n 139839; V, altresi, mass nn 132680, 132679, 118938, 118939).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 455, Cod. Proc. Pen. art. 456, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)