Sez. 1, Sentenza n. 3882 del 12/02/1979 Ud. (dep. 20/04/1979) Rv. 141829 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - AMMISSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - AMMISSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
La perizia psichiatrica nel dibattimento puo essere disposta soltanto quando risultino sussistenti gravi e fondati indizi che rendano necessaria una indagine sullo stato di mente dell'imputato. L'esistenza di tali indizi, che la legge vuole "seri e concreti" e quindi tutt'altro che evanescenti, deve risultare da fatti emergenti dagli Atti che dimostrino l'effettiva esistenza di alterazioni della sfera intellettiva o volitiva del soggetto. (nella specie i giudici di merito avevano ritenuto che il semplice riferimento al contenuto di un certificato medico rilasciato alla epoca della sua produzione in dibattimento, attestante che "segni di insufficiente sviluppo fisico e psichico", riscontrati nello imputato all'eta di otto anni, rendevano lo stesso inadatto a qualsiasi tipo di attivita scolastica non era idoneo, senza il conforto di altre circostanze, ad autorizzare una perizia psichiatrica. La Cassazione ha ritenuto esatta questa conclusione ed ha enunciato il principio sopra esposto). (Conf mass nn 138984, 136390, 132678, 132485, 130928, 129135, 123720, 120872, 120389. Nel senso che i predetti indizi, siano essi eziologici o anamnestici, devono essere clinicamente rilevanti, ossia relativi a vere e proprie infermita mentali, e non gia al carattere, alla personalita dell'imputato ed, in genere, alle sue qualita psichiche indipendenti da cause patologiche, V mass n 137864 e che, quindi, la mera allegazione di deficit di intelligenza e di adattabilita sociale del soggetto non e idoneo ad integrare i richiesti indizi, V mass nn 139839, V, altresi mass nn 132680, 132679, 118938, 118939).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 455, Cod. Proc. Pen. art. 456, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)