Sez. 3, Sentenza n. 619 del 20/01/1995 (Rv. 489774 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE | Leggi di proroga successiva alla legge n. 28 del 1977 - Proroga dei contratti di locazione di immobili urbani - Contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad alberghi - Estensione - Configurabilità .
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE
Le leggi di proroga dei contratti di locazione di immobili urbani successive alla legge n. 28 del 1977 (di conversione, con modificazione, del decreto legge n. 849/76) debbono ritenersi applicabili anche alle locazioni alberghiere dato che, in tutte le leggi vincolistiche successive al 1966, queste locazioni e quelle per uso non abitativo sono unitariamente considerate, anche se, per certi aspetti, soggette ad una disciplina particolare, e dato che, in particolare, il difetto di espressa menzione dei contratti di locazione alberghiera nel decreto legge n. 778/77 (convertito in legge n. 928/77) si giustifica con la circostanza che tale decreto legge pone un solo limite cronologico in ragione del quale si rende superflua la specificazione della qualità degli immobili e della loro destinazione, quale era, invece, presente nel precedente decreto legge 23 dicembre 1976 n. 849 (convertito nella legge 21 febbraio 1977 n. 28) - e nei precedenti decreti leggi n. 228/76 e 255/75 - siccome funzionale ad una diversa durata della proroga stabilita per i diversi tipi di locazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/1975 num. 255 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1976 num. 228 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 849 CORTE COST., Legge 21/02/1977 num. 28 CORTE COST., Decreto Legge 28/10/1977 num. 778 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1977 num. 928 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)