Sez. 3, Sentenza n. 1551 del 13/02/1988 (Rv. 457620 - 01)
ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - PROROGA PREVISTA DALL'ART. 1 DEL D.L. N. 778 DEL 1977 - APPLICABILITÀ ALLE LOCAZIONI ALBERGHIERE - CONSEGUENZE - LOCAZIONI ALBERGHIERE IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA APPLICABILE IN TEMA DI DURATA.*
ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - PROROGA PREVISTA DALL'ART. 1 DEL D.L. N. 778 DEL 1977 - APPLICABILITÀ ALLE LOCAZIONI ALBERGHIERE - CONSEGUENZE - LOCAZIONI ALBERGHIERE IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA APPLICABILE IN TEMA DI DURATA.*
La proroga dei contratti di locazione di immobili urbani prevista dall'art. 1 del d.l. 28 ottobre 1977 n. 778 (convertito in legge 23 dicembre 1977 n. 928), senza distinzione fra le varie destinazioni, riguarda anche gli immobili adibiti ad albergo e simili, tenuto conto che tutte le leggi vincolistiche intervenute dopo il 1966 tendono nettamente a considerare in modo unitario le locazioni cosiddette alberghiere e quelle ad uso non abitativo, pur adottando talvolta una disciplina particolare per ciascuna delle due specie. Ne consegue che le suddette locazioni alberghiere, ove in corso alla data del 30 luglio 1978 di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, restano soggette al regime transitorio dettato dall'art. 67 della legge medesima con riguardo ai contratti in corso soggetti a proroga. (Conf 525/86, mass n 444122; (Conf 3450/85, mass n 441103; (Conf 269/85, mass n 438494; (Conf 7138/83, mass n 431741; (Conf 179/83, mass n 425004).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/1977 num. 778 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1977 num. 928 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)