Sez. 3, Sentenza n. 3450 del 08/06/1985 (Rv. 441103 - 01)
ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - PROROGA PREVISTA DALL'ART. 1 DEL D.L. N. 778 DEL 1977 - APPLICABILITÀ ALLE LOCAZIONI ALBERGHIERE - CONSEGUENZE - LOCAZIONI ALBERGHIERE IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA APPLICABILE IN TEMA DI DURATA.*
ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - PROROGA PREVISTA DALL'ART. 1 DEL D.L. N. 778 DEL 1977 - APPLICABILITÀ ALLE LOCAZIONI ALBERGHIERE - CONSEGUENZE - LOCAZIONI ALBERGHIERE IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA APPLICABILE IN TEMA DI DURATA.*
La proroga dei contratti di locazione di immobili urbani, prevista dall'art. 1 del decreto-legge 28 ottobre 1977 n. 778, riguarda anche gli immobili adibiti ad albergo, tenuto conto che le locazioni cosiddette alberghiere - anche alla stregua delle leggi vincolistiche intervenute a partire dal 1966 - sono da includersi, quanto al regime di proroga, fra le locazioni degli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo; con la conseguenza che, ove in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, sono soggette al regime transitorio dettato dall'art. 67 di tale legge con riguardo ai rapporti sottoposti a proroga (e non a quello di cui all'art. 71 concernente i rapporti non soggetti a proroga), nonché alle Disposizioni dettate per gli stessi dall'art. 15-bis della legge n. 94 del 1982. (Conf 269/85, mass n 438494; (Conf 7138/83, mass n 431741; (Conf 179/83, mass n 425004).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/1977 num. 778 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)