Sez. 1, Sentenza n. 11687 del 16/10/1999 (Rv. 530675 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Scritta - Obbligatorietà - Fondamento - Conseguenze - Manifestazione di volontà implicita - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA
La regola per cui tutti i contratti della Pubblica Amministrazione e in genere degli enti pubblici devono essere stipulati per iscritto rinviene la sua "ratio" nell'esigenza di identificare esattamente il contenuto negoziale e rendere possibile i controlli delle autorità. Ciò comporta pertanto che la delibera che forma la volontà della P.A. debba indicare con precisione il contenuto negoziale, che la volontà della P.A. sia manifestata all'esterno dall'organo rappresentativo, che la manifestazione di volontà non possa essere implicita né desunta da comportamenti meramente attuativi, e che il contratto, salvo diversa previsione di legge, sia consacrato in unico documento contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto (in applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto concluso un contratto di assicurazione sulla base di una delibera che autorizzava l'esecuzione di una proposta contrattuale, ritenuta presupponente l'accettazione, e seguita dall'esecuzione della prestazione da parte dell'ente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1321
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)