Sez. 3, Ordinanza n. 2625 del 20/02/2003 (Rv. 561054 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CUSTODE - IN GENERE | Liquidazione del compenso - Decreto del giudice dell'esecuzione - Natura - Ingiunzione di pagamento - Conseguenze - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CUSTODE - IN GENERE
In tema di espropriazione forzata, il decreto con cui il giudice dell'esecuzione liquida il compenso al custode dei beni pignorati, pur se emesso in sede di distribuzione del ricavato della vendita, ha natura d'ingiunzione di pagamento nei confronti della parte indicata nel provvedimento come obbligata all'anticipazione del compenso stesso. Ne consegue che contro di esso non è esperibile il ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 65, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 53, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 53, Cod. Proc. Civ. art. 522 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)