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Sez. L, Sentenza n. 515 del 03/02/1978 (Rv. 389820 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - LIMITAZIONI O ESCLUSIONI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO INTERNO DELL'INAM - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389820-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - LIMITAZIONI O ESCLUSIONI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO INTERNO DELL'INAM - INAPPLICABILITA.*

Il diritto all'indennita di malattia, spettante all'assicurato in forza dell'art 6 della legge 11 gennaio 1943 n 138 istitutiva dell'INAM, non puo trovare esclusioni o limitazioni nelle Disposizioni del regolamento interno approvato dal consiglio d'amministrazione dell'istituto il 16 maggio 1963 (nella specie, per il caso di violazione delle prescrizioni del medico curante), in quanto il carattere unilaterale di tali Disposizioni osta alla loro operativita in pregiudizio degli assistiti. (V 1140/74, mass n 369138).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)