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Sez. L, Sentenza n. 508 del 27/01/1989 (Rv. 461620 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO ACCORSO NELLO SVOLGIMENTO DI UNA ATTIVITÀ LAVORATIVA IN FAVORE DI ALTRI A TITOLO GRATUITO O DI CORTESIA - INDENNIZZABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD ARTIGIANO INFORTUNATOSI NELL'AIUTARE UN SUO COLLEGA GRATUITAMENTE ED A TITOLO DI FAVORE.*
Stato
decisa il 1989-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461620-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO ACCORSO NELLO SVOLGIMENTO DI UNA ATTIVITÀ LAVORATIVA IN FAVORE DI ALTRI A TITOLO GRATUITO O DI CORTESIA - INDENNIZZABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD ARTIGIANO INFORTUNATOSI NELL'AIUTARE UN SUO COLLEGA GRATUITAMENTE ED A TITOLO DI FAVORE.*

Non può qualificarsi come avvenuto "in occasione di lavoro" (ex art. 2 testo unico n. 1124 del 1965) l'infortunio occorso all'assicurato mentre svolge gratuitamente ed a mero titolo di cortesia una attività lavorativa in favore di altri, anche se corrispondente a quella da lui normalmente svolta, cioè a quella svolta professionalmente e dietro retribuzione. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva riconosciuto il diritto a rendita in un'ipotesi in cui un artigiano si era infortunato mentre aiutava un suo collega gratuitamente e a titolo di favore). (V 956/88, mass n 457303; (V 300/88, mass n 456857).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)